.23 Apr

Vacanze annullate: rimborso o voucher?

(di Francesca Greco) Il covid 19 è coinciso con il periodo pasquale, ovvero vacanze rinviate per molti italiani, per non parlare dei viaggi di nozze annullati (a volte per la pandemia, altre poiché ci si è resi conto che se non ci si sopportava per una quarantena, figuriamoci finché morte non ci separi!).
In ogni caso, in molti si sono visti negare la restituzione integrale dei soldi dagli operatori del turismo. In cambio hanno ricevuto un voucher spendibile entro un anno.
Gli artt. 28 comma 5 del decreto legge n.9 del 2 marzo 2020 e 88 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 hanno previsto che, in caso di recesso da parte del consumatore o in caso di annullamento delle vacanze prenotate, l’operatore turistico POSSA offrire un rimborso delle somme versate o, in alternativa, un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla emissione.
In questa lettura, appare ovvio che l’opzione spetta all’operatore e non al consumatore.
Ed è qui che la questione si complica poiché la normativa Italiana si scontra con quella Europea e con il Codice del Turismo che stabiliscono un rimborso totale in caso di impossibilità sopravvenuta (Dlgs 79/11 Codice del Turismo e direttiva 2008/122/CE).
Ma vi è di più, l’art.1463 c.c recita “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
La Commissione Europea, con una comunicazione del 18 marzo 2020, ha precisato che i Regolamenti UE attualmente in vigore lasciano ai consumatori il libero arbitrio sulla scelta.
L’opzione dell’alternativa del voucher proposta dal Governo è stata dettata dal tentativo di non affossare totalmente il mercato del turismo, uno dei più colpiti dalla crisi Covid-19, rischiando di far fallire migliaia di strutture e società che operano nel settore, evitando cosi che i consumatori si trovassero nella inauspicabile ipotesi di avere ragione nella teoria, ma difficoltà nel vedersi restituire le somme versate a causa della triste realtà dell’economica.
Su questo scenario normativo è evidente che potranno aprirsi numerosi contenziosi ma ci auguriamo che il buonsenso, in un momento cosi tragico, prevalga sulla gerarchia normativa. Ricordiamo, infine, che i Decreti Legge hanno un’efficacia di 60 giorni, entro i quali devono essere convertiti in legge dal Parlamento o perdono la loro efficacia.

Comments are closed.