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Responsabilità omissiva del medico? Valutare anche la diligenza del paziente

(di Mariana Minutiello) Non va data per scontata la responsabilità del medico accusato di aver cagionato l’interruzione della gravidanza di una sua paziente, a cui non aveva prescritto il test antirosolia, se il comportamento della donna, nel corso delle precedenti visite, non era stato tale da far presumere con ragionevole certezza che si sarebbe attenuta alle indicazioni ricevute.

Lo afferma la Cassazione nella  recente pronuncia n. 51479 (20 Dicembre 2019). Nel corso del giudizio, il medico aveva infatti lamentato l’assenza di un nesso causale tra la sua condotta omissiva e l’evento abortivo, “non essendo stata raggiunta la certezza processuale” che la persona offesa “nel caso in cui fosse stata tenuta la condizione doverosa da parte dell’imputato, avrebbe eseguito il test antirosolia”. La Suprema Corte ha accolto il motivo, specificando che occorre accertare se il compimento dell’azione doverosa da parte dell’imputato, ovvero la prescrizione del test antirosolia, avrebbe bloccato il processo causale sfociato nell’evento dannoso. La Corte di merito avrebbe dovuto verificare la massima di esperienza secondo cui ” chi si rivolge al medico ne segue le prescrizioni” , nella specifica situazione nella quale erano stati segnalati dalla difesa comportamenti dissonanti. Pertanto, la Corte sostiene l’inidoneità della motivazione secondo la quale  l’aborto sarebbe stato sicuramente evitato con la tempestiva prescrizione del test antirosolia.

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