.28 Nov

Donazione organi, l’informazione può salvare una vita

(di Francesca Greco) E’ fondamentale parlare di donazione di organi poiché una campagna di sensibilizzazione e di informazione può aumentare il numero di donatori e, conseguentemente,  quello delle vite umane salvate. Nel nostro Paese in merito alla manifestazione della volontà di donare  vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). La legge prevede inoltre che, al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità, ogni cittadino maggiorenne può manifestare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti attraverso una dichiarazione. La dichiarazione di volontà può essere modificata in ogni momento da parte dei cittadini interessati con altra attestazione debitamente datata e sottoscritta. La legge n.91 del 1.4.1999 disciplina il prelievo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte (ai sensi della L.n.578/93) e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti.

Vi è poi la possibilità della cosiddetta donazione da viventi, ovvero casi in cui è ammesso il trapianto di un organo o parte di esso (fegato, polmone, pancreas, intestino, rene e midollo osseo), da un soggetto ancora in vita,  il donatore, al soggetto malato,  il ricevente. Ogni persona in buone condizioni di salute e in grado di essere sottoposta ad intervento chirurgico può diventare un possibile donatore nei confronti di un parente consanguineo (o non consanguineo, nel caso di coniugi o di adozioni). L’attività di trapianto da donatore vivente in Italia è regolata dalla Legge 26 giugno 1967, n. 458, l’art. 1 della legge fa riferimento all’art. 5 del Codice Civile (Atti di disposizione del nostro corpo).

In deroga dell’art. 5 del Codice Civile, è consentita la donazione ai familiari consanguinei.  Solo nel caso in cui il candidato ricevente non abbia congiunti consanguinei disponibili o idonei al trapianto, è consentita la donazione ai soggetti non consanguinei, parenti e non.
La legge italiana prevede che, in ogni caso, la donazione non dia luogo a compensi diretti, indiretti o a benefici di qualsiasi altra natura. Tali condizioni sono accertate da un magistrato del Tribunale competente per territorio. L’informazione, a volte, può salvare una vita.

 

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