.28 Apr

Fase 2 in sicurezza: il protocollo sui luoghi di lavoro

 

(di Serena Sindaco) Il 4 Maggio si riparte. La convivenza col Covid ci richiederà buon senso e impegno nella prevenzione del contagio.

Le aziende ripartono tuttavia nel rispetto del Protocollo sottoscritto il 14 marzo screso dai sindacati e dalle associazioni datoriali ed integrato il successivo 24 aprile con le disposizioni introdotte dai diversi provvedimenti emessi nel corso di questa emergenza sanitaria. Lo scopo è quello di fornire alle aziende dettagliate linee guida che prevedano procedure e regole di condotta negli ambienti di lavoro non sanitari. Procedure e regole che la parte datoriale può rendere più stringenti tenendo conto della peculiarità delle attività svolte. Al fine di applicare efficacemente le misure in questione e di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, il Protocollo incentiva innanzitutto l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, con conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. E individua, inoltre, un’altra serie di misure di precauzione che le imprese sono tenute ad adottare pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Vediamo quali:

  1. INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI: fondamentale informare i prestatori circa le disposizioni assunte dall’Autorità in materia di contrasto e di contenimento alla diffusione del virus mediante consegna al dipendente e/o affissione all’ingresso dell’azienda o altro luogo maggiormente visibile del depliant L’informazione dovrà essere adeguata alle mansioni e tenendo conto dei diversi contesti lavorativi.
  2. L’INGRESSO IN AZIENDA DEI DIPENDENTI: superate le prudenziali indicazioni del Garante della Privacy, il Protocollo consente ai datori di lavoro di controllare la temperatura corporea dei propri dipendenti nel rispetto tuttavia del trattamento dei dati personali.

Viene consentito al datore di lavoro di richiedere al dipendente l’esibizione di un’autocertificazione attestante la non provenienza dalle zone rosse e l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid.

I lavoratori risultati già positivi potranno ritornare al lavoro previa trasmissione di una certificazione medica attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone ed emessa dal dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

  1. L’ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: al fine di ridurre il più possibile il contatto, il datore di lavoro può prevedere l’obbligo per i fornitori di rimanere a bordo dei propri automezzi e di non fare ingresso negli uffici, di attenersi alla rigorosa distanza di un metro e il divieto di utilizzare i servizi igienici dedicati al personale dipendente.

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo come ad esempio i manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, ecc che dovessero risultare positivi l’appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo in azienda, ne rispettino integralmente le disposizioni.

  1. SANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE DI LAVORO: prevista l’attenta ed accurata pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro e la sanificazione periodica dei luoghi e degli strumenti di lavoro, attività per la quale è stato introdotto un credito d’imposta alle imprese del 50% per l’anno fiscale 2020.
  2. PRECAUZIONI IGIENICHE: viene specificato nel protocollo che è l’azienda a dover mettere a disposizione dei propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani. Tali detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
  3. DPI: È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto disciplinato dal D.L. 9/2020 (art. 34) in combinato con il D.L. 18/2020 (art 16 c. 1).
  4. GESTIONE SPAZI COMUNI: idonea attività di pulizia giornaliera, ingressi contingentati e distanziamento sociale di un metro obbligatorio.
  5. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: previste tutte una serie di raccomandazioni e suggerimenti, primo fra tutti il ricorso allo smart working, necessaria la rimodulazione degli spazi di lavoro, all’incentivazione di forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette
  6. GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI: disciplinare lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita per evtare assembramenti.
  7. RIUNIONI E FORMAZIONE: limitati gli spostamenti all’interno del sito aziendale al minimo indispensabile, vietate le riunioni fisiche e le attività di formazione solo nella formula a distanza.

Il Protocollo conclude prevedendo le modalità con le quali gestire un caso Covid in azienda nonché integrando le funzioni della sorveglianza sanitaria in azienda.

Clicca qui per scaricare il testo integrale del Protocollo: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-19.pdf

 

 

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